Descrizione

Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico possono, solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione dall'Ente proprietario o dall'Ente gestore, ospitare temporaneamente persone legate all'assegnatario da vincoli di parentela o di convivenza more uxorio o per uno dei seguenti motivi:
- salute (obbligatoria documentazione)
- studio
- lavoro
L'ospite non deve trasformare l'alloggio pubblico nel proprio domicilio.
L’ospitalità temporanea non deve determinare il sovraffollamento dell'alloggio.
In caso di necessità documentate, l'ospitalità può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo di sei mesi dopo avere ottenuto l'autorizzazione dell'Ente proprietario o dell'Ente gestore.
Approfondimenti
È prevista la possibilità di chiedere un'ospitalità breve per un periodo massimo di tre mesi, con la conseguente revisione dei canoni.
Può essere autorizzata in caso che la stessa comporti la perdita di uno o più dei requisiti di permanenza, proprio perché è particolarmente breve.
Per persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato, deve essere richiesta l'autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC)
Tale ospitalità è concessa senza limiti di tempo. Le persone ospitate non sono considerate nel numero dei componenti del nucleo.
Il loro ISEE non concorre nella verifica dei requisiti di permanenza del nucleo e le stesse non hanno diritto a diventare componenti stabili del nucleo ed a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio. Per tale tipologia di ospitalità non devono essere presentati gli allegati A e B.
La presenza nel nucleo familiare di un ospite temporaneo autorizzato comporta la revisione del canone di locazione: se l'ospite ha un reddito, questo viene sommato a quello del nucleo familiare.
Il nuovo canone viene quindi calcolato sulla base del reddito totale del nucleo familiare "allargato
La richiesta di autorizzazione all’ospitalità temporanea non può essere accolta se l’ingresso dell’ospite o degli ospiti crea una situazione di sovraffollamento rispetto alle dimensioni dell’alloggio. Per verificare se le dimensioni dell’alloggio consentono di ottenere l’autorizzazione all’ingresso di nuovi componenti all’interno del nucleo familiare occorre consultare la seguente tabella (estrapolata del decreto del Ministero della Sanità del 05/07/1975) che stabilisce il numero massimo di abitanti per alloggio alla luce della sua grandezza, espressa in metri quadrati.
Numero di persone | Mq minimi |
---|---|
2 | 28 |
3 | 42 |
4 | 56 |
5 | 66 |
6 | 76 |
7 | 86 |
8 | 96 |
9 | 106 |
10 | 116 |
11 | 126 |
12 | 136 |
13 | 146 |
L’eventuale sovraffollamento dovuto alla presenza di ospiti non consente di chiedere un cambio per un alloggio più grande